Mobility Manager Scolastico: cosa sappiamo?

La legge n.221 "“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” è entrata in vigore il 2 febbraio 2016, pubblicata sulla Gazzatta Ufficiale n.13 del 18 gennaio dello stesso anno.

Citando testualmente un estratto all'articolo 5 comma 6 si fa riferimento al Mobility Manager Scolastico che

"ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalita’ e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili..."

Fino a questo punto i compiti sembrano essere abbastanza chiari. La domanda che tutti si fanno è: "Chi deve ricoprire il ruolo di Mobility Manager Scolastico? Deve essere un docente? Si può nominare un Mobility Manager esterno come fanno molte aziende?"

La risposta alla prima domanda è un mistero. Anche perchè il ruolo delicato da ricoprire necessita di competenza e esperienza. Come si può pensare che entro 60 giorni dalla nomina si possano creare specifiche linee guida? Avrebbe avuto più senso il contrario. Creare linee guida che anche una figura senza esperienza potesse seguire.

I docenti al giorno d'oggi hanno già carichi di lavoro importanti, chi si assumerà anche questo ruolo?

Le risposte alla seconda e terza domanda sono: SI e NO. Infatti citando sempre il comma 6:

"l’istituzione in tutti gli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e grado,   nell’ambito   della   loro   autonomia   amministrativa   ed organizzativa, della figura del mobility manager  scolastico,  scelto su base  volontaria  e  senza  riduzione  del  carico  didattico,  in coerenza con  il  piano  dell’offerta  formativa,  con  l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente.

Il Mobility Manager Scolastico può dunque essere un esterno? Non è chiaro. La parte finale del comma 6 è infatti:

"Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

La figura del Mobility Manager, dal 1998 ad oggi, è leggendaria. Dobbiamo continuare a ritenerla una leggenda o può concretizzarsi in qualcosa di reale e utile alla comunità?

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