Tutti coloro che sceglierenno la bicicletta come mezzo per raggiungere il posto di lavoro potranno godere della copertura assicurativa.
A precisarlo è l'Inail nella nota n. 8476/2011, in cui si sottolinea che l'ente potrà provvedere al risarcimento a condizione che l'utilizzo della bicicletta risulti necessario per mancanza di mezzi pubblici di trasporto oppure, nel caso in cui i mezzi pubblici non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro anche se per eccessiva gravosità o perché disagevoli, o per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro.
La nota chiarisce che il principio è valido sia per i possessori di bicicletta sia dei fruitori del servizio di bike-sharing.
Con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni avvenuti utilizzando il servizio di bike-sharing, va precisato che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi, dell'inquinamento ambientale, non può essere assimilato al mezzo pubblico di servizio, ma rientra nelle casistiche previste dalla recente nota.
Nel caso in cui l'incidente si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico invece sarà possibile avere l'indennizzo. Quanto all'incidente avvenuto in tratti di strada aperti ai veicoli a motore, invece, per essere indennizzabile, è indispensabile dimostrare che l'uso della bici sia stato necessario e forzato.